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STATUTO A.V.I.S. NAZIONALE
 Statuto associativo
Approvato il 31 Maggio 1998
in occasione della 62a Assemblea Nazionale
in Vieste (FOGGIA)
Art. 7 - STRUTTURE

7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
a. le AVIS Comunali o comunque di base;
b. le AVIS Provinciali;
c. le AVIS Regionali;
d. l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale.

Art. 8 - ORGANI

L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio Direttivo;
c. Comitato Esecutivo;
d. Collegio dei Sindaci;
e. Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando la consistenza numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello immediatamente superiore.

Art 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO

9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano diversamente, si costituisce in accordo con il Consiglio Direttivo del livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia alla Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali attività residue alla struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento, delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue a altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.

Art. 10 - ASSEMBLEE

10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati nonché dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, purché soci, del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente per la discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore e, in sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base, ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli, ad iniziativa di tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo del totale dei soci della struttura di cui si intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e debbono pervenire ai soci o alle strutture interessate, in tempo utile e con tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il Consiglio Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera l'Assemblea col voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, la prima Assemblea annuale utile sarà convocata anche per l'elezione del Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato per determinare i limiti della non rieleggibilità.

Art. 11 - DELEGATI

11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al fine di determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore intero più vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato. In caso di impedimento tardivo e di conseguente impossibilità di convocare il sostituto o di conferire delega, questa viene riassegnata dal capo delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
 

Art. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE

12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche oppure in sede straordinaria avviene con la partecipazione di un delegato ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento, con il minimo comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della relazione che li accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di particolari motivi, di convocare anche queste assemblee con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum si applica anche quando lo richiedano tanti Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, annuale e pluriennale;
b. l'approvazione delle quote associative di propria spettanza;
c. l'approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa specifici che vincolino le strutture;
f. la modifica del regolamento nazionale;
g. l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali, dei Probiviri, del Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche con l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al comma 12.3 del presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a. l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
b. la delibera di scioglimento dell'Associazione, di incorporazione o di fusione con altre strutture associative analoghe, con voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto;
c. la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano quello di nomina ministeriale.
 

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