7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
a. le AVIS Comunali o comunque di base;
b. le AVIS Provinciali;
c. le AVIS Regionali;
d. l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa
sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione
nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa
con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali
del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni
inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3
- Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale
e processuale.
L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio Direttivo;
c. Comitato Esecutivo;
d. Collegio dei Sindaci;
e. Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS
il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a
livello di base, quando la consistenza numerica lo consigli, non siano
eletti i Sindaci ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi
del livello immediatamente superiore.
9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali
non dispongano diversamente, si costituisce in accordo con il Consiglio
Direttivo del livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia
alla Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie
deve, liquidate le posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali
attività residue alla struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6
(sei) mesi dal Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento
dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla
nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente
del Collegio dei Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera
lo scioglimento, delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività
residue a altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
o a fini di pubblica utilità.
10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello
sono ordinarie e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure
dai delegati nonché dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Sindaci, purché soci, del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai
livelli superiori hanno diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata
annualmente per la discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione
che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente
su delibera del Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo
superiore e, in sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione
con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione
le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere
convocate, a livello di base, ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli
altri livelli, ad iniziativa di tante strutture immediatamente inferiori
che rappresentino un terzo del totale dei soci della struttura di cui si
intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere
l'ordine del giorno e debbono pervenire ai soci o alle strutture interessate,
in tempo utile e con tutte le informazioni necessarie a consentire una
partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali
avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei
due terzi dei presenti, può deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della
relativa struttura, il Consiglio Direttivo decade. Decade altresì
se lo delibera l'Assemblea col voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario
per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura
fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno
di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca
più di un anno, la prima Assemblea annuale utile sarà convocata
anche per l'elezione del Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica
sino alla scadenza del mandato triennale ordinario e, in deroga a quanto
previsto dall'art. 17 del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato
per determinare i limiti della non rieleggibilità.
11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto
stabilisce il rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati
in assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al fine
di determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano
al valore intero più vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo
dei non eletti; in carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato.
In caso di impedimento tardivo e di conseguente impossibilità di
convocare il sostituto o di conferire delega, questa viene riassegnata
dal capo delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più
una delega.
12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo
delle cariche oppure in sede straordinaria avviene con la partecipazione
di un delegato ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento,
con il minimo comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno
all'ordine del giorno esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della
relazione che li accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato
ogni cinquemila soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento, con
il minimo comunque di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può
decidere, in presenza di particolari motivi, di convocare anche queste
assemblee con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum si applica
anche quando lo richiedano tanti Consigli regionali che rappresentino almeno
un terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la
riunione dell'anno successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati
dalle strutture immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi
soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo, annuale e pluriennale;
b. l'approvazione delle quote associative di propria
spettanza;
c. l'approvazione di finanziamenti straordinari a
qualsiasi titolo richiesti;
d. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica
associativa specifici che vincolino le strutture;
f. la modifica del regolamento nazionale;
g. l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali,
dei Probiviri, del Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della
Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere
svolti anche con l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al
comma 12.3 del presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a. l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale
con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
b. la delibera di scioglimento dell'Associazione,
di incorporazione o di fusione con altre strutture associative analoghe,
con voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto;
c. la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano
quello di nomina ministeriale.